Tribunale di Milano – sentenza n. 1070/24 del 25 gennaio2024

16Mag

 

Il Tribunale di Milano esclude la responsabilità 231 della società (anche in caso di condanna dei manager grazie al Modello Organizzativo)

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano segna un punto di svolta nella giurisprudenza relativa alla responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

La decisione, emessa il 25.01.2024, ha escluso la responsabilità di una società italiana, parte di un gruppo multinazionale, nonostante la condanna penale di alcuni suoi dirigenti per il reato di false comunicazioni sociali. La suindicata pronuncia assume fondamentale importanza in quanto pone l’accento sull’efficacia e l’adeguatezza del modello organizzativo 231 adottato dall’ente per prevenire la commissione di reati e, in particolare:

  • La diffusione e comunicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico a tutto il personale;
  • L’avvenuta erogazione di attività formative per divulgare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate;
  • L’adozione di un corretto e adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio.

 

 

CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA n. 19357/2024 del 29 febbraio 2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA n.13016/2024 del 23 febbraio 2024

La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che il disposto dell’art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplinante il delitto di falso in attestazioni e relazioni, non ha determinato un effetto parzialmente abrogativo del delitto previsto dall’art. 236-bis legge fall., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell’inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all’esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all’omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis legge fall..

Giurisprudenza

22Nov

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA n. 9216 del 26 gennaio 2024
In tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. citato, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA n. 19132 del 14 marzo 2024
In tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell’appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che, se la fattispecie ritenuta d’ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l’art. 131-bis cod. pen., l’imputato possa invocare per la prima volta davanti alla Corte di cassazione l’applicazione della speciale causa di non punibilità.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA n. 18873 del 27 febbraio 2024
Nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 124 del 2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Orlando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31.12.2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge Cirielli, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell’art. 159 del c.p. (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata). Pertanto laddove il giudice di merito non dichiari erroneamente la causa di non punibilità, maturata in epoca precedente alla sentenza impugnata, deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità e la sentenza va annullata senza rinvio per prescrizione.