Tribunale di Milano – sentenza n. 1070/24 del 25 gennaio2024

16Mag

 

Il Tribunale di Milano esclude la responsabilità 231 della società (anche in caso di condanna dei manager grazie al Modello Organizzativo)

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano segna un punto di svolta nella giurisprudenza relativa alla responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

La decisione, emessa il 25.01.2024, ha escluso la responsabilità di una società italiana, parte di un gruppo multinazionale, nonostante la condanna penale di alcuni suoi dirigenti per il reato di false comunicazioni sociali. La suindicata pronuncia assume fondamentale importanza in quanto pone l’accento sull’efficacia e l’adeguatezza del modello organizzativo 231 adottato dall’ente per prevenire la commissione di reati e, in particolare:

  • La diffusione e comunicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico a tutto il personale;
  • L’avvenuta erogazione di attività formative per divulgare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate;
  • L’adozione di un corretto e adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio.

 

 

CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA n. 19357/2024 del 29 febbraio 2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA n.13016/2024 del 23 febbraio 2024

La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che il disposto dell’art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplinante il delitto di falso in attestazioni e relazioni, non ha determinato un effetto parzialmente abrogativo del delitto previsto dall’art. 236-bis legge fall., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell’inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all’esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all’omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis legge fall..