CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA n. 9216 del 26 gennaio 2024
In tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. citato, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento.
CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA n. 19132 del 14 marzo 2024
In tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell’appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che, se la fattispecie ritenuta d’ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l’art. 131-bis cod. pen., l’imputato possa invocare per la prima volta davanti alla Corte di cassazione l’applicazione della speciale causa di non punibilità.
CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA n. 18873 del 27 febbraio 2024
Nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 124 del 2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Orlando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31.12.2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge Cirielli, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell’art. 159 del c.p. (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata). Pertanto laddove il giudice di merito non dichiari erroneamente la causa di non punibilità, maturata in epoca precedente alla sentenza impugnata, deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità e la sentenza va annullata senza rinvio per prescrizione.